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P. 31/01/2002 n. 7

PERSONALI 31 GENNAIO 2002

(GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n.70)

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

(Autorizzazione n. 7/2002).

Il Garante per la protezione dei dati personali

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

- Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

-Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della Legge n. 675/1996, che ammette il trattamento dei dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari ivi richiamati, anche da parte di soggetti pubblici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di Legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";

-Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonchè nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 199913 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 26 febbraio 2000;

-Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675;

- Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, Legge n. 675/1996);

- Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;

-Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 gennaio 2002, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

- Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia categoria delle "infrazioni, ... condanne penali o ... misure di sicurezza" "... solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche", semprechè un "registro completo" delle condanne penali sia tenuto "solo sotto il controllo dell'autorità pubblica";

-Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

- Ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della Legge n. 675/1996, sia della possibile adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica;

- Ritenuto opportuno che anche tali nuove autoriz-zazioni provvisorie siano a tempo determinato ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in relazione alla prevista emanazione del testo unico della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della Legge n. 127 del 2001;

-Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità delle persone;

-Visto l'art. 35 della Legge n. 675/1996;

-Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

-Visto l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

-Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Autorizza i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni: Capo I Rapporti di lavoro

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che

a) sono parte di un rapporto di lavoro

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professioni sti, agenti, rappresentanti e mandatari. Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario. L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla Legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di

a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi

b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo

c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari. Capo II Organismi di tipo associativo e fondazioni

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta

a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonchè a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818

b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza sociosanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi. Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare dati attinenti

a) ad associati, soci e aderenti, nonchè, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione

b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo. Liberi professionisti

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai

a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti. I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. Capo IV Imprese bancarie ed assicurative ed altri trattamenti

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta

a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:

1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;

2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla Legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;

3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;

4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.

b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati

c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993, n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n. 211 e di eventuali altre norme di Legge o di regolamento.

2) Ulteriori trattamenti. L'autorizzazione è rilasciata altresì

a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonchè in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, semprechè il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento

 

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